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LEGGE
REGIONALE 13
agosto 1996, n. 69 |
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Disciplina delle strade del vino in
Toscana.
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Finalità Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 |
| Finalità |
Finalità e definizione di "Strada del vino" |
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La Regione Toscana, nellambito delle politiche
di sviluppo rurale, allo scopo di valorizzare e promuovere i territori ad alta vocazione
vitivinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui
alla legge 10 febbraio 1992, n.164, nonche le produzioni e le attivita ivi
esistenti attraverso la qualificazione e lincremento dellofferta turistica
integrata, promuove e disciplina in ambito regionale la realizzazione delle "Strade
del vino".
Le "Strade del vino" sono percorsi
caratterizzati da attrattive naturalistiche, culturali e storiche, nonche da vigneti
e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.
Le attivita di ricezione e ospitalita
svolte da aziende agricole che hanno sottoscritto il disciplinare di cui allart.3,
comma 1, rientrano fra le attivita agrituristiche di cui alla LR 17 ottobre 1994, n.
76, se rispondono ai requisiti richiesti dalla legge regionale citata.
Le attivita di cui al comma 3 possono
comprendere anche la degustazione dei prodotti aziendali e lorganizzazione di
attivita ricreative, culturali e didattiche, purche a favore degli ospiti
aziendali.
La degustazione e lorganizzazione di
attivita ricreative, culturali e didattiche, qualora non svolte nei confronti degli
ospiti aziendali, non rientrano fra le attivita agrituristiche di cui alla LR n.
76/1994.
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Articolo 2
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Regolamento di attuazione
1 - Il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, approva il regolamento di attuazione.
2 - Il regolamento dispone in
ordine:
a) alla qualificazione ed omogeneizzazione dellofferta
enoturistica regionale, mediante lindicazione degli standards minimi di
qualita;
b) alla definizione di unimmagine coordinata delle "Strade
del vino" da parte di tutti i soggetti aderenti di cui allart. 3, comma 1,
anche per il tramite di una specifica ed omogenea segnaletica informativa per tutto il
territorio regionale;
c) alla definizione dei contenuti generali del disciplinare-tipo e
delle linee-guida per la gestione delle "Strade del vino";
d) alla definizione dei parametri qualitativi cui dovranno sottostare i "Musei
della vite e del vino di Toscana" per poter essere soggetti inseriti nelle
"Strade del vino".
2bis - Per i vini a denominazione di origine
riconosciuti ai sensi della legge 10 Febbraio 1992 n.164 o per sottozone previste dalle
specifiche denominazioni i cui iscritti allalbo superano le 500 unità il quorum
viene ridotto al 15%.
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| Articolo 3 |
Comitato promotore e disciplinare della
"Strada del vino"
Il disciplinare per la costituzione, la realizzazione
e la gestione di ogni "Strada del vino", rispondente ai contenuti definiti dal
regolamento di cui allart. 2, e proposto alla Giunta regionale da un Comitato
promotore, cui possono partecipare le aziende vitivinicole singole o associate, le
organizzazioni professionali agricole, le Associazioni di produttori agricoli (A.P.A.)
riconosciute ai sensi della LR 29 maggio 1980, n. 77, i Consorzi di tutela dei vini di
Toscana, gli enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
gli operatori economici e le istituzioni ed associazioni operanti nel campo culturale e
ambientale interessate alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
Al Comitato promotore partecipano:
- almeno 1/3 delle aziende produttrici di vino iscritte allAlbo
di cui allart. 15 della L. 10 febbraio 1992, n. 164, oppure:
- almeno 1/4 delle aziende produttrici di vino, iscritte allAlbo
di cui allart. 15 della L. 164/1992, unitamente ad uno o piu Comuni o ad una
Provincia o ad una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Ove il Comitato promotore rappresenti un territorio su
cui insistono piu denominazioni di origine, le quote di cui al comma 2 si ottengono
con la partecipazione delle aziende produttrici appartenenti alle varie denominazioni.
Ove il Comitato promotore rappresenti un territorio su
cui insiste una denominazione articolata in sottozone ai sensi della L. 164/1992, le quote
di cui al comma 2 si ottengono con la partecipazione delle aziende produttrici
appartenenti alle citate sottozone.
Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di
impegno alla realizzazione della "Strada del vino" da parte dei legali
rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.
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| Articolo 4 |
Competenze della Regione
La Giunta regionale riconosce, esclusivamente ai fini
della presente legge, "la Strada del vino", con riferimento alla zona geografica
interessata e previa verifica della rispondenza del disciplinare ai contenuti definiti nel
regolamento di cui allart. 2. Tale verifica e effettuata, entro 120 giorni
dalla proposta del Comitato promotore, con riferimento, in particolare, a:
a) gli standards di qualita di base, di cui allart. 2,
comma 2, lett. a);
b) la coerenza degli impegni assunti dal Comitato promotore;
c) la corrispondenza dellitinerario progettato alla salvaguardia
e valorizzazione delle zone di produzione di cui alla L. n. 164/92;
d) la corrispondenza dei "Musei della vite e del vino della
Toscana", inseriti nelle "Strade del vino", alle norme delle leggi
regionali in materia di musei. Il museo deve avere una caratterizzazione nellambito
territoriale vitivinicolo, rivestire carattere di unicita e corrispondere ai
parametri qualitativi previsti dal regolamento di cui allart. 2.
In presenza di richieste di riconoscimento, presentate
da piu Comitati con riferimento alla stessa "Strada del Vino", viene data
priorita al Comitato con il maggior numero di aderenti iscritti alla denominazione
di origine.
La Giunta regionale riconosce altresi, per ogni
"Strada del vino", uno specifico simbolo identificativo, in conformita di
quanto stabilito allart. 2, comma 2, lett. b).
La Regione promuove iniziative finalizzate alla
formazione professionale di animatori ed operatori enoturistici ed enomuseali, in
conformita a quanto disposto dalla LR 31 agosto 1994, n. 70.
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| Articolo 5 |
Comitato responsabile
Entro 60 giorni dal riconoscimento della "Strada
del vino" il Comitato promotore si trasforma in Comitato responsabile.
Il Comitato responsabile:
a) procede alla realizzazione della "Strada del vino" e alla
sua gestione, in conformita con quanto disposto dalla presente legge e dal
regolamento di cui allart. 2;
b) diffonde, in collaborazione con i produttori vitivinicoli e con gli
altri soggetti interessati, la conoscenza della "Strada del vino";
c) promuove linserimento della "Strada del vino" nei
vari strumenti di promozione turistica attivati direttamente o indirettamente;
d) vigila sulla coerente attuazione del progetto da parte di tutti i
soggetti aderenti al disciplinare e sul buon funzionamento della "Strada del
vino";
e) cura i rapporti con gli enti locali;
f) puo gestire la campagna di informazione per la valorizzazione
della "Strada del vino";
g) puo gestire un "Museo della vite e del vino di
Toscana";
h) puo presentare le domande di contributo di cui allart.
6;
i) riceve le adesioni da parte dei soggetti interessati al disciplinare
approvato.
Qualora un "Museo della vite e del vino" non
sia gestito direttamente dal Comitato responsabile, il responsabile scientifico del museo
fa parte del Comitato stesso.
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| Articolo 6 |
Programma annuale di finanziamento
Per la realizzazione delle finalita della presente legge, la
Regione prevede la concessione di contributi per i seguenti interventi:
a) creazione di specifica segnaletica riferita alla "Strada del
vino" riconosciuta;
b) creazione o adeguamento di "centri di informazione
"finalizzati ad una informazione specifica sullarea vitivinicola interessata
dalla "Strada del vino";
c) creazione di "Musei della vite e del vino in Toscana",
mediante istituzione di nuovi musei o ampliamento e riallestimento di musei gia
esistenti. Non potra essere finanziato piu di un museo per ogni "Strada
del vino";
d) adeguamento agli standards previsti dal regolamento di cui
allart. 2, comma 2, lett. a).
I contributi di cui al comma 1, lett. a), b) e c), possono essere
concessi a favore di Comitati responsabili, enti locali ed altri soggetti, fino al 40%
dellinvestimento totale e fino ad un massimo, rispettivamente, di L. 100.000.000. I
beneficiari sono selezionati secondo il seguente ordine di priorita:
a) Comitato responsabile;
b) enti locali;
c) altri soggetti.
I contributi di cui al punto d), a favore di aziende produttrici
vitivinicole, singole e associate, che intendano aderire ad una "Strada del
vino", sono concessi fino al 40% dellinvestimento e fino ad un massimo di L.
50.000.000.
La Giunta regionale definisce, con proprio atto deliberativo,
lapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, la
documentazione necessaria ai fini istruttori, i criteri e termini per il procedimento di
selezione delle domande e le modalita di rendicontazione degli interventi.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva, entro il
31 ottobre, il programma annuale di finanziamento.
La Giunta regionale verifica annualmente, tramite apposita
rendicontazione prodotta dai soggetti beneficiari, la rispondenza del contributo erogato
alle finalita proposte e, in caso di totale o parziale mancanza di rispondenza,
revoca il finanziamento.
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| Articolo 7 |
Competenze dei Comuni e delle Province
I Comuni e le Province dispongono in merito alla
localizzazione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza
anche su proposta dei Comitati responsabili.
I Comuni e le Province possono gestire, su proposta
dei Comitati responsabili, i "centri di informazione".
Le Province effettuano il controllo sul rispetto delle
disposizione della presente legge e, in caso di gravi inadempienze da parte del Comitato
responsabile e di altri soggetti interessati, propongono alla Giunta regionale la revoca
del riconoscimento di "Strada del vino".
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| Articolo 8 |
Norma finanziaria
Agli oneri relativi allapplicazione della presente legge si fa
fronte, per lesercizio 1996, con la seguente variazione di bilancio, per competenza
e per cassa:
Capitolo di spesa in diminuzione
Cap. 20500
"Fondo pagamento contributi conto capitale e concorso attualizzato
sugli interessi in attuazione del programma di interventi regionali in agricoltura (LLRR
nn. 47/81 e 63/81) finanziamento statale" L. 800.000.000
Capitolo di spesa di nuova istituzione
Cap. 20305
"Spese per iniziative relative alle "Strade del Vino"
(LR 69/96)" L. 800.000.000
Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge
di bilancio.
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